I rapporti con la Stampa secondo Raffaele Cantone

E’ di qualche anno fa un lungo intervento del Procuratore di Salerno Raffele Cantone (all’epoca dello scritto Procuratore a Perugia) sul periodico Questione Giustizia, circa il dovere di informazione che sta in capo ai dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle Procure. Ne raccomando la lettura integrale a chi volesse approfondire. Per ragioni di sintesi, tratteremo della parte dell’intervento che, a giudizio di chi scrive, può interessare particolarmente, in questo momento, i cittadini di Salerno. La relazione di Cantone, va subito detto, è completa e ricchissima di note legislative, soprattutto nella elencazione dei mutamenti progressivi delle norme in materia. I rapporti dei magistrati con la Stampa, annota l’autore, sono stati forse tra gli argomenti più travagliati nel lungo percorso della democratizzazione progressiva del Servizio Giustizia. Cantone, nel suo stile pacato in linea col carattere, pare prendere decisamente le distanze da quella cultura diffusa dell’assoluto riserbo che imperava, prima degli eventi tumultuosi che portarono alla fine della Prima Repubblica, negli ambienti dirigenziali della Magistratura, circa il rapporto tra giudici e pubblica informazione. Cantone non fa commenti espliciti personali, ma elenca l’evoluzione legislativa nazionale accompagnata dalle direttive europee, fino alla conclusione, ormai condivisa, che l’Amministrazione della Giustizia è un servizio pubblico, e non soltanto l’esercizio di un Potere. Come servizio pubblico, deve sottostare alle regole di trasparenza, oltre che di efficienza. Da qui, il diritto dei cittadini alla massima informazione possibile sull’attività dei giudici. Da questa premessa si deduce che l’esercizio della funzione giudicante non è ipotizzabile, si rileva dalla lettura, come la recita sacerdotale di una messa secondo il vecchio rito preconcordatario, fino al 1969; fino a quel tempo, per secoli il sacerdote aveva celebrato messa dando le spalle al pubblico, quasi a significare che la messa era un dialogo diretto del sacerdote con l’altare, e quindi Dio. Il popolo dei fedeli assisteva soltanto, estraneo, al dialogo con il Divino. Con la messa moderna, il sacerdote guarda in faccia i fedeli, e celebra con essi il Mistero della Croce. Tutti insieme, sacerdote e fedeli, celebrano il Servizio Divino. E’ importante aver spiegato, con questo esempio, l’evoluzione del concetto di servizio pubblico della Giustizia: se ne deduce, quindi, dallo stesso scritto di Cantone, che è dovere dei giudici rendere quanto più possibile chiaro a tutti, nella massima trasparenza, quanto si sta facendo o si è fatto. Ovviamente, nel rispetto del segreto istruttorio per le indagini in corso, e delle personalità più fragili coinvolte nelle vicende giudiziarie. Ripetiamo, la relazione di Cantone è completa ed esaustiva, e non può essere oggetto di sintesi giornalistica in un singolo articolo. Ma c’è un punto fondamentale in cui il Procuratore Cantone si dilunga, problematicamente. A pag. 18 della relazione c’è la questione delle notizie sui procedimenti già iscritti nelle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 c.p.p. Con riferimento a questi processi, lui stesso ci ricorda, c’è la previsione dell’art. 5 del D.Lgs 20 Gennaio 2006 n°106. La norma prevede che dal momento dell’iscrizione della “notitia criminis” nel registro dei reati il Procuratore Capo sia l’unico organo legittimato ad interloquire con la Stampa, purché ricorrano le condizioni: o che le comunicazioni del Procuratore siano “strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini “, oppure che ricorrano “altre specifiche ragioni di interesse pubblico”. Questa seconda espressione è il cardine della problematica sulle esternazioni alla Stampa del Procuratore della Repubblica. Quali sono le situazioni in cui lui in prima persona può parlare pubblicamente, e, soprattutto, cosa può dire? Escluso che possa rivelare circostanze attinenti investigazioni specifiche in dettaglio, coperte dal segreto istruttorio (ad esempio, contenuto di testimonianze e nomi di testimoni). Ma di situazioni obiettive, come accertamenti peritali e acquisizioni documentali, come fatto storico, verosimilmente può fare cenno. E qual è l’interesse pubblico preminente che può spingere il Procuratore a fornire, seppur scarne, dichiarazioni? La norma non lo dice, né potrebbe, vista l’infinità della casistica possibile. Le linee guida del CSM, ricorda la relazione Cantone, paiono accennare alla presenza di situazioni di obiettivo rilievo sociale; il che, annota l’autore, può intendersi anche in senso ancora più ampio, e cioè come l’interesse dei cittadini ad essere informati di attività di indagini di rilievo! Si intuisce, dall’intero contesto della sua relazione, che Cantone ha grande considerazione del diritto all’ informazione pubblica. Ma è suo rammarico, leggibile in trasparenza, che il peso e le responsabilità della comunicazione ricadano interamente sulla figura del Procuratore, in mancanza di più specifiche direttive legislative o di linee guida di supporto. E’ un vuoto normativo che pesa, esponendo, obiettivamente, il Procuratore ad ogni possibile critica e speculazione interessata. E tuttavia, il profondo senso democratico di Cantone ha già dato frutto, nel vuoto normativo, per risposte innovative in tema di pubblica informazione: col Procuratore Greco di Milano e col Procuratore Melillo di Napoli (oggi capo dell’Antimafia Nazionale), nel recente passato, si è detto favorevole al rilascio alla Stampa delle notizie e dei documenti dei processi archiviati, con il necessario preventivo vaglio del Procuratore a tutela dei nominativi delle fasce deboli e della privacy su specifiche situazioni. E’ già molto, anzi moltissimo, nel delicatissimo equilibrio su tutela della segretezza dell’indagine e prevalenza costituzionale del diritto di informazione a mezzo Stampa. Ora, inquietanti questioni giudiziarie sono in ballo, di recente, sulla stampa locale. C’è la faccenda della devastazione ambientale della lunga spiaggia di Pastena, in cui il neo Sindaco De Luca si annuncia come l’unico salvatore del disastro, che lui stesso ha inaugurato un anno fa. Ma c’è un’inchiesta giudiziaria, almeno sul chiaro reato di inadempimento di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)? È ben oltre un anno dallo scoppio dello scandalo che ha rovinato questa estate ai cittadini di Pastena! E poi, la gravissima questione di Foce Irno, su cui De Luca non dice una parola dirottando l’attenzione sul Grand Hotel! I centottanta denunzianti hanno diritto di sapere che fine ha fatto la loro denunzia! In forma diretta, ai sensi dell’art. 335 c.p.p. o almeno in forma indiretta, con un comunicato generico su una questione di rilevante interesse pubblico. IL TRIBUNALE DI MEZZANOTTE

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