La Procura della Repubblica di Salerno ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale relativo alla vicenda dell’ex Italcementi, l’area situata alla foce del fiume Irno, da anni al centro di interrogativi e polemiche per le trasformazioni urbanistiche intervenute nel tempo. Una vicenda complessa, che affonda le proprie radici nella compravendita dei terreni avvenuta nel 1995 e che, negli anni successivi, ha visto modificare progressivamente la destinazione urbanistica del compendio immobiliare. A comunicarlo è il procuratore della Repubblica di Salerno, Raffaele Cantone, attraverso una nota ufficiale diffusa ieri, con la quale vengono ricostruiti gli accertamenti condotti dagli investigatori e le ragioni che hanno portato l’ufficio inquirente a chiedere al giudice per le indagini preliminari di chiudere il procedimento per l’ipotesi di falso ideologico in atto pubblico, contestata a carico di ignoti. L’inchiesta era partita da un esposto presentato da alcuni cittadini, che avevano sollevato dubbi sulla regolarità degli atti amministrativi e notarili relativi all’alienazione di alcuni lotti dell’ex stabilimento Italcementi. Secondo quanto prospettato dai firmatari, negli atti di compravendita non sarebbe stata adeguatamente rappresentata l’esistenza di vincoli derivanti dall’originario acquisto dell’area da parte del Comune di Salerno. La Procura ha quindi delegato gli accertamenti alla Squadra mobile della Questura di Salerno, che ha acquisito e analizzato la documentazione conservata presso Palazzo di Città, gli uffici del territorio, l’Archivio notarile e gli altri enti interessati. Un’attività investigativa che ha consentito di ricostruire l’evoluzione urbanistica dell’area a partire dal 1995, attraverso le successive varianti e modifiche degli strumenti di pianificazione. Proprio nel 1995, al momento della vendita dei terreni da parte di Italcementi al Comune di Salerno, il certificato di destinazione urbanistica qualificava le particelle come aree destinate al recupero degli standard, a spazi e attrezzature pubbliche, verde e parcheggi. Nel rogito notarile, inoltre, il mantenimento di tale destinazione veniva individuato come elemento essenziale della volontà negoziale, con un richiamo all’articolo 21 della legge 219 del 1981, relativa agli interventi straordinari per la ricostruzione dopo il terremoto. Un passaggio particolarmente significativo, perché proprio sulla natura di quel vincolo si concentra una delle questioni più delicate dell’intera vicenda. Nel corso degli anni, infatti, la destinazione urbanistica dell’area è stata progressivamente modificata attraverso una serie di provvedimenti amministrativi. Il primo risale al 3 maggio 1999, quando il Consiglio comunale approvò una variante al Piano regolatore generale relativa al progetto urbanistico dell’ex Cementificio Provenimenti, inserendo l’area nella nuova zona omogenea 23B. Successivamente, il Piano urbanistico comunale adottato nel novembre 2006 e approvato con decreto del presidente della Provincia nel dicembre dello stesso anno, con entrata in vigore nel gennaio 2007, confermò la nuova destinazione, ricomprendendo il compendio nell’ambito PROG 1 della zona omogenea B. Nel 2013 un’ulteriore variante suddivise l’ambito in due comparti distinti, PROG_1A e PROG_1B, inserendo quest’ultimo nel piano delle alienazioni. Infine, la revisione decennale del Puc del 2022 privilegiò, per le aree PROG, destinazioni turistico-alberghiere e parcheggi. Una successione di atti che ha modificato profondamente le prospettive urbanistiche dell’area rispetto alla destinazione originaria. Ed è proprio su questo punto che la Procura introduce una distinzione fondamentale tra la possibile legittimità delle trasformazioni urbanistiche e l’eventuale configurabilità di responsabilità penali. Secondo quanto emerge dagli accertamenti, infatti, non è stato possibile stabilire con certezza la natura del vincolo imposto nel 1995. Non è chiaro, in particolare, se si trattasse di una semplice obbligazione negoziale, di un vincolo urbanistico conformativo oppure di un autonomo vincolo derivante dalla legislazione speciale successiva al terremoto. Quest’ultima ipotesi avrebbe comportato conseguenze rilevanti. Come evidenziato dalla Procura, infatti, qualora il vincolo fosse derivato dalla normativa speciale post-sismica, per liberare l’area sarebbe stata necessaria una specifica procedura di autorizzazione, prevista anche dall’articolo 7 del regolamento comunale. Una procedura che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe richiesto inizialmente un’interlocuzione con il Ministero dell’Industria, attraverso la Gestione separata terremoto, e successivamente con le strutture regionali o commissariali subentrate nella gestione post-sismica. Dagli atti esaminati, tuttavia, non risulta che tale procedura sia mai stata attivata. Al contrario, la modifica del vincolo sarebbe stata perseguita attraverso gli ordinari strumenti di pianificazione urbanistica. Un elemento che lascia aperti interrogativi sulla correttezza del percorso amministrativo seguito nel corso degli anni, pur senza consentire, secondo la Procura, di configurare il reato di falso ideologico oggetto dell’indagine. Gli inquirenti sottolineano infatti che gli atti amministrativi adottati a partire dal 1999 non sono mai stati impugnati e che, per quanto emerso, non sarebbero state prospettate nel tempo ipotesi di illeciti penali con riferimento agli stessi provvedimenti. Di conseguenza, al momento delle successive alienazioni, la destinazione urbanistica dell’area risultava già modificata rispetto a quella del 1995. L’attestazione dell’assenza del vincolo contenuta nei contratti di compravendita era dunque conforme alla situazione urbanistica esistente in quel momento. Da qui la conclusione della Procura: non sussistono gli elementi per contestare il falso ideologico. Diverso, invece, il ragionamento relativo alla possibile illegittimità delle procedure amministrative attraverso le quali venne modificata la destinazione originaria. Secondo gli inquirenti, un’eventuale irregolarità avrebbe potuto astrattamente integrare il reato di abuso d’ufficio, ma la prima modifica risale al 1999 e, dunque, la fattispecie sarebbe comunque prescritta. A ciò si aggiunge l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio intervenuta con la legge 114 del 2024, che rende la condotta non più penalmente punibile. Nella richiesta di archiviazione viene affrontata anche la posizione dei cittadini che avevano presentato l’esposto. La Procura ha ritenuto di non procedere all’avviso previsto dall’articolo 408 del codice di procedura penale, considerando che i firmatari non possano essere qualificati come persone offese dal reato ipotizzato. Le condotte denunciate, infatti, riguardano interessi di natura pubblicistica e profili connessi all’esercizio della funzione amministrativa. Pur riconoscendo ai cittadini il merito di aver rappresentato interessi generali, gli inquirenti escludono che gli stessi siano titolari di una posizione giuridica individuale direttamente lesa dalla fattispecie penale oggetto dell’indagine. La parola passa adesso al giudice per le indagini preliminari, chiamato a valutare la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La conclusione delle indagini, dunque, non equivale a un giudizio definitivo sulla regolarità dell’intero percorso urbanistico dell’ex Italcementi. La Procura esclude la configurabilità del falso ideologico, ma nella ricostruzione degli atti emerge una questione che resta centrale: la natura del vincolo originario e la possibilità che questo sia stato modificato attraverso semplici provvedimenti di pianificazione, senza ricorrere alle procedure previste dalla legislazione speciale. Un interrogativo che, al di là dell’esito del procedimento penale, continua a pesare sulla storia urbanistica di una delle aree più significative e controverse della città di Salerno. e.n.
L'articolo Foce Irno, perchè la Procura vuole archiviare proviene da Le Cronache.































































































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