Il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato decadenza dalla carica del Consigliere e quindi di Presidente dell’ordine degli avvocati gaetano Paolino.
LE MOTIVAZIONI
Nel pronunciarsi sul merito del ricorso in sede di riassunzione all’esito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 11 aprile 2024 n. 9771, con cui è stata cassata con rinvio la sentenza di questo Consiglio n. 73/2023 del 4 maggio 2023, ci si dovrà attenere al principio espresso con la richiamata ordinanza rescindente che ha così statuito:
“La ricandidatura dell’avv. Paolino alla tornata elettorale 2023/2026 ha violato la prescrizione dell’ultimo periodo del 3° co. dell’art. 3 l. n. 113/2017, in quanto effettuata senza che fosse trascorso un intervallo uguale a quello degli anni in cui si era svolto il precedente mandato; deve invero ribadirsi che la nozione di mandato va intesa in senso oggettivo, dovendosi far riferimento alla durata effettiva delle consiliature, con la conseguenza che, ai fini della verifica del rispetto della previsione anzidetta, non è sufficiente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura saltata sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto (ossia il periodo che il legislatore ha considerato necessario ad escludere il possibile condizionamento sul corpo elettorale derivante dal pregresso espletamento del mandato consiliare)”.
Risulta provato ex actiis che la durata in termini di anni (tre anni e cinque mesi) della consiliatura 2019/2022 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, cui l’avv. Gaetano Paolino non ha partecipato, è stata inferiore, sempre in termini di anni, alla seconda consiliatura consecutiva svolta dallo stesso controinteressato (2015/2018 durata di fatto quasi quattro anni e sette mesi), avendo scelto il Consiglio allora in carica di avvalersi della proroga ex lege di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2019.
Tale circostanza non risulta neppure contestata dallo stesso controinteressato che, anzi, nelle sue deduzioni difensive del 23 maggio 2024 ha espressamente affermato che “a seguito della pronuncia della Suprema Corte, codesto Ill.mo CNF è dunque vincolato ad applicare l’art.3, comma 3, ultimo periodo della l.n. 113 del 2017 nel senso ivi indicato. Per l’effetto dovrebbe dichiarare, ora per allora, l’incandidabilità dell’odierno deducente”.
Tanto premesso il ricorso proposto dagli avvocati Maura De Angelis, Francesca Di Renna, Gennaro Greco, Remo Fabio Pipi e Saverio Vignola deve essere accolto dovendosi affermare l’incandidabilità dell’avv. Paolino per la consigliatura 2023/2026.
Per tale ragione dovrà dichiararsi l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso nella parte in cui avevano invece ammesso la candidatura dello stesso controinteressato e proclamato la sua elezione in violazione dell’art. 3, comma 3, ultimo periodo della legge n.113 del 2017. e, per l’effetto, dandosi scorrimento alla graduatoria.
Di conseguenza l’elezione dell’avv. Gaetano Paolino per la consigliatura 2023/2026 deve essere annullata, dichiarandosi la sua decadenza dalla carica di consigliere e, per l’effetto, si dovrà dare scorrimento alla graduatoria con il subentro nella carica del primo dei non eletti ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della legge n. 113 del 2017.
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