La Commissione europea ha informato Kkr in merito alla sua valutazione preliminare secondo cui la società avrebbe fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti durante l’indagine condotta nel 2024 dalla Commissione stessa sull’acquisizione di NetCo. Il 19 aprile 2024, Kkr aveva notificato all’ente europeo un’operazione che prevedeva l’acquisizione del controllo esclusivo sulla società, che comprende le attività relative alla rete fissa primaria e dorsale di Tim – ovvero l’infrastruttura a banda larga che collega la centrale agli armadi stradali – nonché FiberCop. Prima dell’operazione, FiberCop era una joint venture tra Tim e Kkr che includeva la rete fissa secondaria di Tim, ossia l’infrastruttura a banda larga che collega gli armadi stradali alle sedi degli utenti finali. L’operazione ha riunito le reti primaria e secondaria di Tim all’interno di FiberCop, conferendo a KKR il controllo esclusivo su quest’ultima.
I dubbi di operatori terzi e della stessa Commissione
Nel corso dell’indagine, la Commissione ha approfondito i timori espressi da diversi operatori terzi secondo i quali, in seguito all’operazione, FiberCop avrebbe potuto limitare l’accesso ai servizi passivi (ovvero all’infrastruttura). Alla luce di tali rischi, la Commissione ha sollevato seri dubbi in merito all’operazione e chiesto informazioni a Kkr. Il fondo americano ha spiegato che gli accordi a lungo termine già in essere – attraverso i quali FiberCop forniva servizi all’ingrosso a operatori terzi – sarebbero rimasti in vigore, garantendo che Kkr non potesse né peggiorare le condizioni di accesso all’ingrosso né porre fine a tale accesso. Il 30 maggio 2024, la Commissione ha autorizzato l’operazione senza condizioni.
La contestazione di aver fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti
Nella comunicazione degli addebiti del 19 ottobre 2026, la Commissione esprime l’avviso preliminare che Kkr, quantomeno per negligenza, abbia fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti in merito alle condizioni dei suoi accordi a lungo termine già in essere per l’accesso all’ingrosso. Tra queste, l’indicazione che le condizioni esistenti avrebbero continuato a trovare applicazione, dato che avrebbero potuto essere modificate solo previo accordo reciproco con gli operatori terzi. Tali informazioni, fondamentali ai fini della valutazione dell’operazione da parte della Commissione, sono state fornite in risposta a richieste di informazioni avanzate dalla Commissione stessa.
