Nella bozza del decreto scuola atteso all’esame del Cdm si legge che «salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto». Prevista una sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro: in caso di violazione commessa da un minore, si applica al genitore.
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Tetto del 30 per cento agli stranieri nelle classi prime
Detto del divieto di presentarsi in classe col volto coperto, per quanto riguarda il tetto agli studenti stranieri, si legge che nella scuola primaria «il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia» non deve superare il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30 per cento nelle classi prime riguarda gli «studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione». Il decreto prevede poi che, in caso di gravi difficoltà linguistiche, debba essere supportato il nucleo familiare. Ma se questo si sottrae, allora può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Il decreto legge sulla scuola inoltre stanzia 17,5 milioni di euro per le istituzioni scolastiche in cui non sia possibile assicurare il rispetto del tetto del 30 per cento di alunni stranieri in classe.
