Due storie separate, due luoghi distanti

Giovanni DAlessandro*

Cinque euro. La tariffa giornaliera per il trasporto dai casermoni di Villapiana ai campi della Sibaritide. La somma che Waseem Khan, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad si erano rifiutati di versare quel lunedì mattina, insieme alla pretesa di essere pagati per il lavoro svolto. Due pakistani hanno risposto con una tanica di benzina e un accendino. Mohammad Taj Alamyar, afghano, trentacinque anni, l’unico a uscire vivo dal minivan in fiamme, si è salvato sfondando un finestrino a testate. Il primo giugno.
Quasi tre settimane prima un giudice aveva firmato l’ordine di custodia cautelare per Emanuel Iannuzzi, quarantadue anni, compagno della madre di Beatrice. Beatrice aveva due anni. Era morta il 9 febbraio a Bordighera, in una casa da cui ogni rete di protezione era assente. Le sorelline, di otto e nove anni, avevano testimoniato in ambiente protetto. Negli atti dell’inchiesta maltrattamenti con mani, cintura, fili elettrici. Nel telefono dell’arrestato un video in cui metteva in bocca alla bambina una sigaretta artigianale di hashish, davanti alle sorelle e alla madre.
Due storie separate, due luoghi distanti. Eppure crudeltà e degrado li tengono assieme.
Entrambi i casi sono la recidiva documentata di una patologia cronica: quella per cui le reti di protezione che il diritto prevede non raggiungono i destinatari nei modi e nei tempi in cui dovrebbero. Non è un fallimento episodico. L’anamnesi è lunga. Il caporalato agricolo tra Basilicata e Calabria è oggetto di inchieste giornalistiche, sindacali e giudiziarie da almeno vent’anni. Le morti di bambini per violenze domestiche non intercettate si ripetono con la periodicità di una febbre che ritorna. Eppure, ciò che dovrebbe allarmare smette di allarmare. Rimane, come sedimento, la cronaca nera, e con essa la rassicurante immaginazione che si tratti di eccezioni.
Vale fermarsi su una parola: quella che l’articolo 2 della Costituzione usa per descrivere il rapporto tra la Repubblica e le prerogative inviolabili dell’individuo. Non attribuisce, non garantisce nei limiti di legge, non concede, ma “riconosce”. Giorgio La Pira si batté per questo verbo nell’Assemblea costituente eletta il 2 giugno 1946, contro il positivismo giuridico che avrebbe preferito una formulazione più cauta. Riconoscere significa che quei diritti precedono lo Stato, che lo Stato li “trova”, come si trova un un tesoro da custodire, e li certifica. Non li produce, non li elargisce. Aldo Moro, che di quella Carta fu tra gli architetti principali, sapeva bene cosa comportasse quella scelta lessicale. Significava che la persona umana è il dato da cui il sistema parte e su cui si fonda, non il risultato verso cui eventualmente tende.
Settantotto anni dopo, la parola è rimasta nel testo. I diritti che promette di riconoscere devono ancora arrivare, nella sostanza, a Villapiana, a Bordighera, alle strade senza spartitraffico e alle case senza porta.
Nella teoria del diritto si utilizza un test per verificare se una norma è operativa o solo scritta: si verifica se regge al contatto con la persona reale. Non il soggetto astratto titolare di garanzie sulla carta, ma l’individuo concreto che bussa a uno sportello, sale su un minivan, dorme in una casa dove gli adulti non rispondono. Se la norma non regge a quel contatto, il problema non sta nell’applicazione. Sta nella distanza tra la norma e le istituzioni che dovrebbero renderla effettiva.
La Costituzione è una promessa. Le promesse, a differenza dei diritti, hanno una data di scadenza.
*Professore di Diritto Costituzionale

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