La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell’Inps sui fondi Covid da parte delle società del gruppo Visibilia. Al centro della vicenda l’uso nel procedimento di «contenuti di posta elettronica» della senatrice di Fratelli d’Italia e alcune «audio registrazioni occulte» di conversazioni dell’ex ministra del Turismo agli atti del fascicolo, senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. I giudici della Consulta hanno disposto che l’ordinanza sia notificata alla Procura di Milano entro 60 giorni.

Su cosa si basa il ricorso del Senato
Il ricorso del Senato riguardava l’utilizzo, nella richiesta di rinvio a giudizio, di contenuti di posta elettronica che vedevano Santanchè in copia e registrazioni audio effettuate da alcuni ex dipendenti delle società dell’ex ministra. Il tema sollevato da Palazzo Madama riguarda la distinzione tra prove acquisite come “documenti”, dunque utilizzabili dalla pubblica accusa in un processo a carico di un parlamentare, oppure come “corrispondenza” equiparabile a “intercettazioni” (e sarebbe questo il caso). Sebbene non si tratti esattamente di intercettazioni, la tesi è che – in base all’articolo 68 della Costituzione – per usare fonti di prova di questo tipo serva l’ok del Senato. Il procedimento penale contro Santanchè è fermo da oltre un anno in udienza preliminare a Milano: la decisione della Corte Costituzionale, inevitabilmente, allungherà ancora i tempi del procedimento.
