Approvato il nuovo regolamento Ue sui rimpatri, cosa prevede

Il Parlamento Ue ha approvato in via definitiva le modifiche alla politica europea sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Ue. Il regolamento, approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive, e a prevenire al contempo abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’Ue. In base alle modifiche, una decisione di rimpatrio emessa dalle autorità nazionali competenti nei confronti di un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare comporta l’obbligo di lasciare immediatamente, o entro un termine stabilito, il territorio dello Stato membro interessato. Ora il testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale prima di entrare in vigore.

Obbligo di cooperazione e trattenimento

I cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio saranno tenuti a cooperare con le autorità. Ai fini della preparazione del rimpatrio, questi potranno essere trattenuti sulla base di una valutazione individuale, ad esempio in caso di mancata cooperazione, rischio di fuga o rischio per la sicurezza. Il trattenimento dovrà essere disposto da un’autorità amministrativa o giudiziaria e potrà durare fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile una proroga fino a sei mesi complessivi in caso di cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della cooperazione con un paese terzo. Se il cittadino si sposta in un altro paese Ue, potrà applicarsi un nuovo periodo di trattenimento. Gli Stati membri potranno inoltre imporre l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità competenti o di risiedere in un luogo designato. In alternativa al trattenimento, potranno essere previste misure quali una garanzia finanziaria o il monitoraggio elettronico.

Accordi con paesi terzi per l’accoglienza dei rimpatriati

Sarà possibile trasferire i migranti destinatari di una decisione di rimpatrio, esclusi i minori non accompagnati, verso i cosiddetti “centri di rimpatrio” situati nel territorio di un Paese terzo che accetti di accoglierli, sulla base di un accordo concluso da uno Stato membro dell’Ue. Tali accordi potranno essere conclusi solo con paesi terzi che rispettino i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non respingimento.