Pagani. Al Tar il ricorso di De Prisco contro lo scioglimento

Si è disccusso davanti al Tar del Lazio il ricorso presentato dall’ex sindaco di Pagani Raffaele Maria de Prisco, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Lenza, per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2026 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 2026 n. 121 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pagani. Il punto focale della discussione è stata la necessità di conoscere gli atti istruttorî riservati posti a fondamento del decreto gravato al fine di articolare al meglio le proprie difese; documenti assenti nel fascicolo processuale. Nel ricorso dell’avvocato Lenza si legge “Al momento dell’insediamento (avvenuto il 4 novembre 2020) l’azione politico-amministrativa degli organi eletti si è saldata, senza soluzione di continuità, con quella promossa da quelli commissariali cui si erano avvicendati, mediante l’aggiudicazione delle procedure già bandite e l’esecuzione, fino a naturale scadenza, dei contratti già sottoscritti. Nel medesimo frangente, l’apparato comunale nel suo complesso (parte politica, struttura burocratica, azienda speciale) è stato chiamato ad affrontare la sfida della emergenza pandemica da COVID-19 (2020/2022) e, in particolare, il periodo della cd. “seconda ondata”, registratasi a cavallo dei mesi di ottobre 2020 e aprile 2021. Ciò con le scarse risorse umane e materiali disponibili, persistendo la condizione di dissesto dichiarata con delibera 62/2019, la cui mancata definizione inibiva (e, ad oggi, ancora inibisce) pure la possibilità di procedere con avvicendamenti di personale e nuove assunzioni. La positiva prova data durante la fase emergenziale ha poi trovato conferma durante l’intera durata del mandato degli organi eletti, la cui successiva azione si è caratterizzata per il contegno propulsivo e proattivo rispetto ai temi di maggiore interesse per la comunità e stava pure per giungere alla sua naturale scadenza”. Con ordinanza del 24 novembre 2022, portata in esecuzione il 2 dicembre 2022, il GIP del Tribunale di Salerno ha adottato una serie di misure cautelari richieste dalla Direzione distrettuale antimafia nell’ambito di una vasta operazione di indagine volta a contrastare un gruppo criminale operante nell’agro nocerino sarnese (“FEZZA – DE VIVO”). L’inchiesta Tale segmento d’inchiesta ha anche lambito il ricorrente, la cui posizione, però, è stata ritenuta priva di rilievo penale dal GIP, nell’ambito della citata ordinanza del 25 ottobre 2024 definitivamente archiviata, su richiesta del PM in data 12 maggio. Lo stesso dicasi per l’assessore comunale anche lui non destinatario di misure cautelari e, poi, definitivamente prosciolto dal GUP del Tribunale di Salerno con Sentenza del 17 dicembre 2025 n. 565. Quindi l’avvocato Lenza ripercorre l’intero iter avviato dal Prefetto di Salerno e conclusosi con lo scioglimento del Comune di Pagani. Lenza evidenzia come La prima traiettoria, insomma, si riduce nella esposizione di dinamiche 1. avviate nel periodo antecedente il mandato elettorale del ricorrente (addirittura durante quello commissariale) 2. comunque esauritisi, quanto alle condotte e i loro effetti, nell’anno 2022; 3. riferite a soggetti che ancora prima della emersione delle indagini a loro carico non erano più parte dell’amministrazione; 4. addirittura, superate dai successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ordinanza del GIP del 25 ottobre 2024; Sentenza del GUP 1. del 17 dicembre 2025). La seconda traiettoria (pagg. 9/13 parere ministeriale) è una pura miscellanea di eventi, scrive Lenza – frutto dell’attività della commissione di accesso, venendo ad evidenza vicende non vagliate dall’autorità inquirente. restituiscono episodi singoli di (ritenuta) mala gestio, sorti ben prima il mandato elettorale del ricorrente, non accomunati da alcun disegno “unitario” e che non hanno nulla a che vedere con il “condizionamento mafioso” che, secondo l’art. 143 TUEL, giustifica l’esercizio potere; 2. sono corredate da elementi di pura suggestione, ove l’ incolpevole legame di parentela tra funzionari comunali con soggetti controindicati viene impropriamente elevato a elemento giustificativo della misura. Il parere ministeriale contesta al ricorrente di avere “…proceduto personalmente a nominare la commissione giudicatrice…” nell’ambito di una procedura indetta dalla Società in house comunale. L’affermazione è frutto di un doppio travisamento: • rispetto al fatto storico: in quanto, come accertato dall’autorità giurisdizionale, “il Sindaco ha indicato (e non nominato) i tre funzionari”, rendendo una “mera indicazione non vincolante per la stazione appaltante, che procedeva alla nomina di una commissione soggettivamente parzialmente diversa” . rispetto alle dichiarazioni concretamente rese al Pubblico ministero, in quanto il ricorrente si è limitato a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, rimarcando che nessun potere di nomina era stato esercitato e conseguendo, all’esito di tale interrogatorio, anche di vedere definitivamente archiviata la propria posizione rispetto al procedimento in corso all. ti 08-09). Sicché l’addebito non solo è privo di rilievo penale, ma neppure raggiunge la soglia di rilevanza amministrativa. (prima parte) Per quanto riguarda il Tar del Lazio si è deciso di accogliere il ricorso ordinando l’acquisizione, priva di oscuramenti, dell’intera documentazione relativa alla procedura di scioglimento contestata. (prima parte)

L'articolo Pagani. Al Tar il ricorso di De Prisco contro lo scioglimento proviene da Le Cronache.