Giovanni Falci
Dopo l’analisi svolta sul concetto di terzietà del Giudice, nella prima parte delle ragioni per votare SI al referendum del 22/23 marzo p.v., in questa seconda parte voglio affrontare il tema della “CULTURA DELLA GIURISDIZIONE” che sento evocare dai sostenitori del NO. Il punto di partenza per affrontare questo tema, in realtà alquanto oscuro (per lo meno per me) non può che essere che la giurisdizione non è uno strumento della magistratura. Come dice il grande Francesco Iacoviello “la giurisdizione è una funzione sociale che sta a cuore a tutti. Essa rappresenta la misura del grado di civiltà di un popolo”. La giurisdizione richiede un modello di ordinamento giudiziario che meglio realizzi la giurisdizione. Se per migliorare la giurisdizione occorre modificare l’assetto della magistratura, ben venga tale modifica. Ma devono essere chiari due punti: 1) l’ordinamento giudiziario va sempre migliorato per adeguarlo ad una giustizia migliore; 2) la giurisdizione va sempre migliorata per adeguarla ai tempi. In questa campagna referendaria si è sentito dire dai sostenitori del NO che il mantenimento della unificazione delle carriere favorirebbe una medesima cultura della giurisdizione. L’argomento presenta aspetti un po’ bizzarri. PER PRIMA COSA, SE DAVVERO QUESTO FOSSE IL FINE DI TENERE UNITE LE CARRIERE, ALLORA BISOGNEREBBE FAVORIRE – ANZICHÉ OSTACOLARE – L’INTERCAMBIABILITÀ DELLE FUNZIONI TRA PUBBLICO MINISTERO E GIUDICE. Se è un pregio avere la stessa cultura della giurisdizione bisognerebbe imporre il cambio di funzioni all’interno della magistratura cosa che invece, per stessa ammissione dei magistrati, avviene in percentuale irrisoria vicino allo 0%. Tornando alla cultura della giurisdizione non mi è chiaro -perché nessuno me lo ha spiegato – cosa si intende per cultura della giurisdizione. Potrei immaginare che si tratti della cultura del giudice estesa al pubblico ministero. Questa ipotesi mi porterebbe a una idea poco edificante del pubblico ministero: una figura liquida che oscilla tra il semi-giudice e il superpoliziotto. Con le carriere unificate è un semi-giudice; con le carriere separate il pubblico ministero perde la cultura della giurisdizione e cade nella cultura della polizia giudiziaria. In questa situazione dovrebbe essere il giudice a salvare il pubblico ministero, ma tale compito non rientra nella Costituzione e non gli è attribuito da nessuna legge ordinaria. A voler pensare male, poi si potrebbe ipotizzare il rischio che -anziché essere il giudice ad attrarre il pubblico ministero nella cultura della giurisdizione- sia il pubblico ministero ad attrarre il giudice nella cultura dell’accusa; il che determinerebbe che al posto del pubblico ministero giudice avremmo il giudice accusatore.Se la risposta è, come credo debba essere, che anche queste ultime categorie posseggono la cultura della giurisdizione, allora la conclusione logica è che l’unificazione o la separazione delle carriere è irrilevante ai fini del possesso della cultura della giurisdizione. Io personalmente ritengo che sia un po’ dura escludere avvocati e studiosi del diritto dalla cultura della giurisdizione. Da chi proviene questa cultura della giurisdizione che custodiamo gelosamente? Sicuramente magistrati come Aloisi, Mortara, Canzio per fare dei nomi, ma ovviamente ce ne sono tanti altri; ma anche tanti studiosi o avvocati. Per citarne qualcuno: Filangieri, Mario Pagano, Francesco Carrara il più grande criminalista italiano, Piero Calamandrei finissimo studioso e un tale Alfredo De Marsico; tra i nostri contemporanei, figure di spicco come Franco Cordero e Massimo Nobili, Giuliano Vassalli, Giuseppe Gianzi, Giovanni Aricò e Vincenzo Siniscalchi. La verità, perciò, è che in questo discorso sulla cultura della giurisdizione ci sono retropensieri rimuginati e non detti. Un primo pensiero è che l’Accademia è, in fondo, innocua perché vive in un universo parallelo e autoreferenziale in cui si studia una specie di pensiero giuridico fatto più di citazioni che di argomenti. Pensiero ingeneroso, se si considera che ci sono stati pensatori immensi (ad es, Chiovenda) che benché non abbiano hanno respirato l’aria dei Tribunali di sicuro avrebbero meritato, più volte, il primato del diritto. Ma il retropensiero spesso pensato e qualche volta detto con tagliuzzate parole riguarda l’Avvocatura. GLI AVVOCATI, SI DICE, SONO PAGATI DAL CLIENTE; E SONO PAGATI PER DIFENDERE IL CLIENTE, NON PER CERCARE LA VERITÀ E DIFENDERE LA GIUSTIZIA. In definitiva, perciò, il giusto processo sarebbe grosso modo questo: un giudice (terzo e imparziale), un pubblico ministero (parte imparziale) e il difensore parte pagata. Dunque, il giudice e il pubblico ministero (che appartengono al medesimo ordine) cercano verità e giustizia, il difensore cerca l’utile del cliente e il profitto proprio. E cerca la verità solo quando è utile al cliente, altrimenti cerca di frapporre ostacoli -nei limiti della legalità processuale- all’accertamento di verità e giustizia. Come dire: c’è IL GIUSTO (IL GIUDICE), IL BUONO (IL PUBBLICO MINISTERO) E IL CATTIVO (IL DIFENSORE). QUESTA È LA TIPICA VISIONE INQUISITORIA DEL PROCESSO, quella in cui la difesa è una presenza tollerata di cui si farebbe volentieri a meno. Il processo accusatorio ha capovolto l’epistemologia, e dunque, l’etica del processo inquisitorio. Domandiamoci perché il giusto processo si chiama processo di parti? E cosa lo rende giusto? La risposta è che esso capovolge il principio di conoscenza del processo inquisitorio. Per il giusto processo di parti il giudice e il pubblico ministero non sono -insieme- in grado di scoprire la verità e di fare giustizia. Ci vuole anche il difensore. Il difensore dà un contributo essenziale a questa ricerca. Non deve provare l’innocenza dell’imputato (ci mancherebbe altro) ma deve provare il ragionevole dubbio che è un passaggio di cruciale importanza per la giustizia del processo e la giustizia del verdetto. La chiave di volta della questione è la seguente: QUESTA CULTURA DELLA GIURISDIZIONE È POSSEDUTA SOLO DA GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI O PUÒ APPARTENERE ANCHE AD AVVOCATI E STUDIOSI DEL DIRITTO?E il processo giusto tanto più sarà giusto quanto più sarà vero e acceso -nei limiti fissati dalle regole processuali e dalla deontologia- il confronto tra parti assolutamente parziali perché portatrici di punti di vista opposti o diversi, con il Giudice super partes a decidere. Voglio concludere questo secondo passaggio sulle ragioni del SI con un accenno alla IMPARZIALITA’, o meglio all’APPARENZA DI IMPARZIALITA’. Il giudice -secondo una espressione entrata nel linguaggio comune- deve apparire imparziale oltre che essere imparziale. La frase ha avuto un immeritato successo benché invece è fonte di equivoci. Perché dovrebbe occorrere l’apparenza? Mica le apparenze sono gli indizi dell’essere imparziale. Perché allora non diciamo che ogni pubblico ufficiale, oltre che essere onesto, deve apparire onesto? E un professionista (un chirurgo, un avvocato, un professore ecc.) oltre che essere competente deve apparire tale? Il fatto è che solo per i giudici questa “apparenza” diventa sostanza. In realtà, a ben pensarci, l’apparire e, addirittura, l’essere imparziale non ci garantiscono l’agire imparziale che è quello che conta! Alla prossima.
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