Capaccio. Il comandante, la prescrizione e la sentenza sbianchettata 

Peppe Rinaldi

 

Si chiude, per ora, la tortuosa vicenda che ha interessato il comandante della Polizia Urbana di Paestum, il maggiore Antonio Rinaldi, e l’imprenditore di Torricelle, Alberico Cafasso, impegnati da anni in un singolare duello giudiziario. I fatti li abbiamo raccontati qualche mese fa quando, tra il serio e il faceto, titolammo “Il blitz della ricotta”. I nostri cinque lettori ricorderanno.

La notizia vera è alla fine di questo articolo – divagando così dalla scolastica del mestiere che la imporrebbe nelle prime due righe – mentre quella nuova è che la Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato del quale Rinaldi era accusato, cioè l’aver calunniato Cafasso, circostanza già definita in due gradi di giudizio, a valle dei quali l’ufficiale ha incassato due anni di reclusione, più accessori di legge vari. Rinaldi, però, all’ultimo step previsto dal nostro ordinamento non è stato condannato, questo è pacifico, ma non perché è stato riconosciuto innocente bensì perché la legge, come sappiamo, non consente la condanna quando è trascorso un certo tempo dalla commissione del reato. E’ un principio sacrosanto di civiltà giuridica, migliorabile senz’altro ma irrinunciabile.

 

L’origine di tutto

 

Ricapitoliamo un po’ la storia. Qualcuno ricorderà ciò che succedeva nella stazione del Corpo Forestale dello Stato (in seguito assorbito dall’Arma) di Paestum oltre una decina di anni fa. Il comandante, Marta Santoro, e il di lei marito in quel tempo, Antonio Petillo, anch’egli agente della Forestale, finirono in manette per una serie di concussioni, corruzioni, falsi e abusi commessi tra Cilento e Piana del Sele in danno di società e imprese soggette ai controlli di servizio. Una storia vecchia quanto il mondo quella delle così dette divise sporche, diciamo pure un grande classico che, a rotazione, interessa singoli soggetti dei tanti organi di controllo dello stato. Come ovunque.

In una di quelle famigerate, spesso pirotecniche, ispezioni in opifici industriali, agricoli o artigianali, quasi sempre auto-generate attraverso falsi esposti anonimi, Santoro si fece accompagnare presso il capannone di Cafasso anche da Rinaldi, in quella fase vice capo della PU. Le modalità di quel blitz sono le stesse all’origine del rinnovato interesse di questo giornale per l’intera vicenda. Una decina di agenti, alcuni armati di mitra, si presentarono con i lampeggianti accesi alle prime luci dell’alba di un mattino qualsiasi, dinanzi ai cancelli dell’azienda di Cafasso: in quel posto, però, non c’era una cellula di palestinesi pronti a scannare donne vecchi e bambini, c’erano solo il titolare dell’impianto e alcuni collaboratori. Furono fatti scendere dai mezzi e stendere faccia a terra, ma nel capannone fu rinvenuto solo un modesto deposito di ricotte e caciotte, un originale corpo del reato per la cui repressione ci si cimentò con particolare ardore poliziesco.

 

Coperture esibite o millantate

 

Ora, la comandante Santoro faceva quel che faceva – e che ha ammesso di aver fatto – perché aveva, o diceva di avere, o presumeva di avere coperture negli uffici in cui si decideva, un aspetto mai chiarito abbastanza. Cafasso fu poi sentito in aula dai magistrati e riferì che quel giorno Santoro e Rinaldi gli proposero, non prima di appartarsi con lui, di sistemare le cose in cambio di soldi. Si rifiutò e di lì ne nacquero ulteriori frizzi e lazzi, con effetti attuali e, chissà, futuri. Rinaldi, appresa la dichiarazione di Cafasso, comprensibilmente si difese e lo denunciò per calunnia. Le indagini che ne seguirono indussero, però, il pm a rovesciare il quadro e a procedere d’ufficio contro di lui per lo stesso reato, calunnia in danno dell’imprenditore di Torricelle: cioè, il racconto di Cafasso fu giudicato attendibile e, di conseguenza, per i magistrati a calunniare non fu lui ma Rinaldi, visto che lo aveva denunciato sapendolo innocente. Morale? Se Cafasso aveva detto il vero, sarà giocoforza vera pure la tentata concussione, come emergerebbe alla fine di tutta la storia, a dispetto della verità processuale: infatti, sia Santoro (che non denunciò Cafasso, la donna era già ricoperta di altri guai più cocenti in quel momento) che Rinaldi finirono sotto processo perché accusati della violazione degli articoli 56 e 317 del Cp, appunto la tentata concussione. Esito? Tutto prescritto, anche in quel caso.

 

Le regole della prescrizione

 

La legge vuole che quando un giudice sta per dichiarare estinto un reato per prescrizione, deve prima verificare se dalla vicenda siano emersi elementi per assolvere l’imputato, nel qual caso va riconosciuta la sua innocenza (peraltro ancora presunta), che prevale sull’estinzione automatica, in ogni caso dichiarata. In altre parole, se un giudice valuta che l’imputato è innocente ma il reato è prescritto deve optare per la sua non colpevolezza. Poi esiste la possibilità dell’imputato stesso di rinunciare alla prescrizione perché vuole vedersela riconosciuta formalmente l’innocenza, ma questo è un altro discorso. Nel caso della nostra tentata concussione fu, infatti, precisato dal giudice dell’epoca che, pur essendo emersi elementi che lo avrebbero indotto a condannare Santoro e Rinaldi, non poteva farlo perché il reato si era prescritto. Come si possa giocherellare con la prescrizione, allungare deliberatamente i tempi del processo sfruttando le varie opzioni previste dalla normativa (che pure dei paletti fissa), magari contando sull’inerzia o la simpatia o chissà cos’altro da parte di chi può e deve vigilare su certi abusi, è un tema gigantesco e a se stante, che, verosimilmente, intercetteremo.

Tornando alla prescrizione della calunnia in danno di Cafasso sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, ci sarebbe, in realtà, poco altro da aggiungere, se non fosse per un dettaglio che ha rimescolato le carte d’improvviso, scatenando nuove curiosità. Nelle ore successive alla pubblicazione del dispositivo della sentenza, alcuni media ne davano, giustamente, notizia. Il dibattito sorto sui social, pur se comprensibile vista la rilevanza pubblica degli interessati, è preferibile saltarlo a pie’ pari. Ha colpito, invece, la stravagante modalità del confezionamento della notizia. Nel testo diffuso si legge una corretta ricostruzione del fatto, svolta in base alle notizie ricevute. A corredo della nota, c’è poi la foto del dispositivo della sentenza, dove si legge: “ (la Corte) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione”. Tutto qua. Il dispositivo della medesima sentenza (Ricorso n. 9693/2026. Sent. 14/05/2026, VI Sezione) letto da Cronache dice la stessa cosa, ma continua così: “Conferma le statuizioni civili e condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cafasso Alberico, che liquida in complessivi euro 2.207,00, oltre accessori di legge”. Insomma, il dispositivo circolato era pezzotto, come si dice. Chi l’ha pezzottato e perché? Escludendo gli operatori dell’informazione, che hanno ricevuto notizia e foto da proprie fonti e, correttamente, hanno dato spazio a un fatto di evidente interesse pubblico, resta solo l’idea che sia slittata la frizione, all’interessato o a qualche suo collaboratore. Sbianchettare quasi quattro righe da un dispositivo di sentenza di Cassazione fatto di cinque, scommettendo su un’ambiguità che attenui la realtà dei fatti, non riduce ma moltiplica interesse e curiosità verso i fatti stessi. Il contrario del proprio obiettivo, insomma. Ci sarebbe quasi da solidarizzare con il comandante

Tecnicamente, Rinaldi dovrà pagare la somma indicata in dispositivo, più altri 8mila euro circa di spese legali e, quando sarà, in sede civile dovrà sborsare altri soldi in favore di Cafasso, dopo un altro processo, salvo accordi diversi tra le parti, siamo in ambito civile, non penale.

Questo, intanto, ha detto la VI Sezione penale della Corte di Cassazione nel dispositivo, il suo significato generale e particolare è chiaro. Con la pubblicazione si capirà meglio.

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