L’Ue si prepara ad aggiornare le norme che tutelano i passeggeri all’interno della sua area per quanto riguarda ritardi, indennizzi e obblighi delle compagnie aeree. La novità più rilevante riguarda i bagagli a mano: la misura stabilisce che il prezzo finale del biglietto mostrato dalle piattaforme di prenotazione e dalle compagnie debba comprenderlo ed essere chiaro fin dall’inizio. Ciò non vuol dire che le low cost non potranno più chiedere di pagare un extra per portare a bordo un trolley, ma che semplicemente dovranno mostrare sempre il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. Al momento della prenotazione, il viaggiatore potrà sempre optare per la tariffa senza il trolley, che costerà di meno. Insomma, a livello tecnico cambia poco, ma non ci sarà più il cosiddetto drip pricing (il prezzo che sale progressivamente durante le schermate di acquisto a causa di extra obbligatori o essenziali) e verranno uniformati i criteri di visualizzazione degli algoritmi di prenotazione. Quando si cercheranno i voli sui motori di ricerca, il confronto tra low cost e vettori tradizionali sarà quindi visivamente più corretto perché a parità di servizio offerto.
Genitori vicino ai figli senza sovrapprezzo
Un altro punto su cui l’Unione europea è intervenuta riguarda il divieto di imporre costi aggiuntivi per far sedere i bambini vicino ai genitori. Le compagnie non potranno più far pagare extra per l’assegnazione dei posti ai minori di 14 anni accanto al proprio accompagnatore. Lo stesso principio di gratuità e tutela viene applicato anche alle persone con disabilità o mobilità ridotta e ai loro assistenti.
Ritardi e cancellazioni
Per quanto riguarda i ritardi, il Parlamento europeo ha respinto i tentativi di indebolire le tutele esistenti. La soglia limite delle tre ore di ritardo per ottenere un risarcimento economico è stata mantenuta intatta e i passeggeri conservano il diritto al rimborso monetario o a un volo alternativo (riprotezione) in caso di negato imbarco, cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, o ritardi prolungati all’arrivo. Gli indennizzi non cambiano e rimangono calcolati sulla base della distanza della tratta aerea:
- 250 euro per tutti i voli inferiori o uguali a 1.500 chilometri
- 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri
- 600 euro per i voli superiori a 3.500 chilometri
Sui voli superiori ai 3.500 chilometri il vettore può ridurre l’importo dell’indennizzo del 50 per cento (a 300 euro) se offre un volo alternativo o se il ritardo accumulato all’arrivo non supera le quattro ore. Le compagnie non sono tenute a pagare se il disservizio è causato da circostanze eccezionali fuori dal loro controllo. Per evitare interpretazioni arbitrarie da parte dei vettori, l’accordo introduce un elenco chiaro (seppur non esclusivo) di tali eventi: calamità naturali, guerre, condizioni meteo proibitive, comportamenti indisciplinati dei passeggeri o scioperi dei servizi aeroporti, della navigazione aerea o dell’assistenza a terra.
Quando entrano in vigore le nuove norme
Trattandosi di un accordo provvisorio tra i negoziatori del Parlamento Ue e del Consiglio, il testo deve ora essere confermato e votato dalle rispettive istituzioni (con la votazione finale del Parlamento calendarizzata per metà luglio 2026). Una volta approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventerà il nuovo standard per i cieli europei, plausibilmente dalla seconda metà del 2027.
