L’invio della domanda di adesione alla Rottamazione quinquies, da effettuarsi entro il termine perentorio del 30 aprile 2026, non rappresenta solo una scelta di risparmio economico, ma un vero «scudo legale» per il patrimonio del contribuente. Una volta presentata l’istanza, scatta un regime di protezione che congela le azioni aggressive del Fisco, garantendo al debitore l’ossigeno necessario per riorganizzare le proprie finanze.
Rottamazione 2026, stop ai pignoramenti: effetti immediati della domanda di adesione

Il primo effetto immediato dell’invio della domanda è il blocco delle nuove azioni cautelari ed esecutive. L’Agente della Riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi, né ipoteche sugli immobili, fatti salvi quelli già presenti alla data di presentazione. Ancora più rilevante è lo stop alle procedure esecutive: non possono essere avviati nuovi pignoramenti e quelli già in corso devono fermarsi, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Sotto il profilo amministrativo, il debitore beneficia di uno status di “limbo positivo”: non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/73. Questo significa che le Pubbliche Amministrazioni non possono bloccare i pagamenti dovuti al contribuente a causa di debiti esattoriali pendenti. Inoltre, un vantaggio cruciale per le imprese è la possibilità di ottenere il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), essenziale per partecipare ad appalti e ricevere saldi contrattuali.
Aderire alla definizione agevolata 2026: pagamenti sospesi e rilascio Durc
Dalla data di presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima (o unica) rata del piano di rottamazione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere. In parallelo, la legge prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda, garantendo che il tempo necessario per la lavorazione della pratica non danneggi il credito dello Stato. Al contempo, il cittadino è tutelato da azioni improvvise.
Ripescaggio dei decaduti: chi può rientrare nella Quinquies dopo il fallimento delle precedenti sanatorie
Una delle novità più attese riguarda la possibilità di ripescaggio per chi sia decaduto dalle precedenti definizioni agevolate (come la Ter o la Quater). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accesso è consentito anche a chi non ha onorato i vecchi piani di rottamazione, a patto che i carichi rientrino nell’ambito applicativo della Quinquies. Tuttavia, il perimetro è circoscritto ai debiti per omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (per esempio, liquidazione e controllo automatico) e contributi Inps dichiarati e non versati. Restano esclusi gli importi derivanti da attività di accertamento (ovvero le somme chieste a seguito di verifiche e rettifiche degli uffici). Insieme con il proprio consulente, il contribuente deve quindi analizzare il Prospetto Informativo per isolare i carichi «ripescabili» e assicurarsi che la domanda venga inviata correttamente, trasformando il debito in un piano di rientro sostenibile e protetto.
