Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore della raccolta di firme per il referendum sulla giustizia, che chiedeva l’annullamento della decisione del Consiglio dei Ministri di fissare le votazioni per il 22 e 23 marzo. Nella sentenza, i giudici hanno sottolineato che «la pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro […] da un evento futuro ed incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)», evidenziando come la normativa preveda una tempistica «certa e vincolante per lo svolgimento dei referendum costituzionali, anche al fine di evitare prolungati stati di incertezza sulla validità delle modifiche normative». Il Tribunale amministrativo ha inoltre respinto le eccezioni sollevate dai promotori riguardo al difetto di giurisdizione, chiarendo che «la deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il conseguente Dpr di indizione del referendum, nella parte relativa all’individuazione della data per lo svolgimento della consultazione referendaria, hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo».
