Sistema Cilento, Alfieri resta ai domiciliari

di Erika Noschese

Resta ai domiciliari l’ex sindaco e presidente della Provincia, Franco Alfieri. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato l’istanza di riesame avanzata dall’ex amministratore cilentano, con cui si chiedeva di rivedere l’ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno che gli aveva applicato la misura cautelare per l’ipotesi di reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’Articolo 416-ter del Codice Penale. La vicenda trae origine dai rapporti tra l’allora sindaco di Capaccio Paestum e Roberto Squecco, già condannato per associazione di tipo mafioso ai sensi dell’Articolo 416-bis del Codice Penale. Tra i due vi sarebbe stato un accordo: voti in cambio dell’utilità promessa del mantenimento della disponibilità della struttura “Lido Kennedy”, ubicata a Capaccio Paestum, con la garanzia della candidatura di Stefania Nobili, moglie di Squecco, la quale avrebbe consapevolmente partecipato al patto. Il ricorso si fondava su otto motivi: la mancanza degli elementi costitutivi del reato; la violazione di legge processuale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto contestato; il vizio di motivazione sui profili prima dedotti, in quanto la sentenza non restituirebbe l’esistenza di un accordo comprendente modalità mafiose tra Alfieri e Squecco se non attraverso elementi vaghi e meramente assertivi; la violazione di legge processuale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e il vizio di motivazione riguardo al requisito dell’“altra utilità” richiesta in cambio della promessa di voti e alla pretesa inerzia dell’amministrazione comunale; il vizio di motivazione, ritenuta assente o illogica, in ordine ai riscontri del patto e alla consapevolezza maturata da Alfieri, nel maggio 2019, della mafiosità di Squecco; nonché la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. Per la Corte di Cassazione, i motivi di ricorso hanno dedotto il vizio di travisamento della prova, poiché quest’ultimo circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, al fine di evidenziarne l’eventuale incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e avalutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova. Pertanto, la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio, poiché «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito». Secondo la Corte di Cassazione, si parla di “modalità mafiose” nell’ambito delle intese sulla formazione della provvista dei voti, ritenute concretamente realizzabili in quanto fondate sul background di estrazione mafiosa che ha connotato l’esperienza di vita di Squecco, come emerge da una pluralità di indicatori e di facta concludentia idonei a integrare il quadro gravemente indiziario. L’ordinanza ha illustrato, in modo appropriato ed esauriente, il compendio indiziario che orienta verso la configurazione di un patto di tale contenuto, tenuto conto dell’acquisizione della prova dell’avvicinamento del sindaco da parte di Squecco, tramite Pasquale Mirarchi, con riferimento alle problematiche del Lido Kennedy in epoca precedente alla campagna elettorale ma coeva alla fase di avvio del procedimento di revoca della concessione demaniale della struttura. La Suprema Corte ha evidenziato che dalle intercettazioni è emerso come Squecco abbia confidato ai presenti delle trattative intercorse con Alfieri per spingerlo a candidarsi a sindaco del Comune di Capaccio. «Decisivo – ai fini della descrizione del sinallagma negoziale tra promittente e promissario – è l’accostamento che il provvedimento impugnato ha posto in rilievo tra queste rivelazioni e la delusione patita per le nefaste sorti del Lido Kennedy», in relazione alle quali Squecco si sarebbe sentito “tradito” dal sindaco, definito uno “scostumato” che non avrebbe mantenuto le promesse e che, perciò, avrebbe meritato di essere “rieducato”. La Cassazione evidenzia inoltre: il rapporto di frequentazione tra Squecco e Alfieri, antecedente alla programmazione delle elezioni comunali di Capaccio del 2019; la strumentalità della candidatura di Nobili Stefania, a supporto di Alfieri, «al mantenimento della gestione del Lido»; il fattivo adoperarsi di Squecco nell’opera di raccolta dei voti e il conseguimento dell’obiettivo dell’elezione di Alfieri a primo cittadino. Chiaramente, la sentenza si è basata anche sulle dimissioni: di certo ne ha tenuto conto e, come si legge ancora, «ne ha vagliato la recessività o, comunque, l’inconcludenza rispetto alla rete di amicizie e di contatti acquisita e rafforzata dal ricorrente, anche in ragione di una personalità carismatica, negli uffici comunali e sul territorio oggetto delle indagini, dopo diversi anni di militanza politica e di esercizio di ruoli istituzionali. Una rete tale da poter influire, secondo inferenze insuscettibili di critica in sede di legittimità, sia sulla persistenza del periculum per l’apprensione e la conservazione della trasparenza delle fonti di prova, presenti e future, nonché sulla commissione di delitti della stessa specie, sia sulla scelta del tipo e del grado della misura cautelare applicata». Dunque, il ricorso è stato respinto e Franco Alfieri è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

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