Nel caso di «momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti» minorenni il prefetto «può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni» in una sezione dedicata nei centri ordinari, «per un periodo comunque non superiore a novanta giorni». Così prevede la bozza del nuovo decreto migranti che andrà all’esame del Consiglio dei ministri mercoledì 27 settembre. Inoltre, quando lo straniero è condannato per il reato di falsa attestazione della sua età, la pena può essere sostituita dall’espulsione dal territorio nazionale. Il decreto facilita anche le espulsioni per «gravi motivi di sicurezza» e prevede che il Viminale possa avvalersi della Guardia costiera negli hotspot «in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti nel territorio nazionale provenienti dalle rotte marittime del Mediterraneo».
Incremento personale Forze armate
Dal 2024 al 2028 è autorizzato il reclutamento nel Corpo, per ciascun anno, di 100 volontari mentre per rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie italiane il contingente di personale delle Forze armate dell’operazione Strade sicure – così la bozza del nuovo decreto migranti – è incrementato dall’1 ottobre al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Per l’attuazione della misura è autorizzata la spesa complessiva di 2,8 milioni di euro.
L’art.8 e le categorie vulnerabili
Nell’articolo 8, quello dedicato all’accoglienza delle categorie vulnerabili, è stata soppressa la dicitura “donne in gravidanza”, ma nella relazione introduttiva viene precisato che, tra i vulnerabili, vanno considerate tutte le donne e non solo quelle in stato di gravidanza. Per quanto riguarda la capienza dei centri «Si può derogare ai parametri previsti», ma con un limite: «nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni». Mentre per i centri destinati ai minori, non si può eccedere «la misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti».