
Cassazione 17.12.2019 n 33439 La limitazione della proprietà causata da fatto dannoso (come l'infiltrazione di una terrazza condominiale) è valutabile economicamente non soltanto per la spesa ripristinatoria (danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.
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